SOCIETÀ

Breve storia :

L'Associazione Sportiva Dilettantistica PALLAVOLO ALTOLARIO é stata fondata nell'anno 1991 da un gruppo di appassonati, con lo scopo di promuovere la pratica sportiva della pallavolo sul territorio dell'Altolario.
Ha capito l'importanza e continua a lavorare sul Minivolley, ritenuto fondamentale per una corretta crescita tecnica e psicologica dell'atleta.
Nella stagione 1995/96, i dirigenti della PALLAVOLO ALTOLARIO e dello SPORT CLUB DONGO hanno deciso di unire gli sforzi e di formare un'unica Associazione.
Nel 1999 e nel 2002 ha organizzato a Dongo con successo una tappa del Circuito Provinciale di Minivolley e sempre nell'anno 2002 ha ospitato le finali regionali under 17 maschile.
Negli ultimi anni la società ha ottenuto risultati di prestigio nei vari campionati con ben 12 primi posti e altri onorevolissimi piazzamenti.
La società conta circa 150 iscritti tra atleti agonisti e minivolley.
Dal 16 Settembre 2001 la società usufruisce di un Palazzetto Polifunzionale realizzato dall'Amministrazione Comunale di Dongo, che consente alla Pallavolo Altolario una gestione più elastica e di più ampio respiro delle attività a beneficio di tutti i giovani dell'intera Comunità Altolariana.

Sede :  Palazzetto in Località Bersaglio - Dongo

Presidente : Marco Bruni

Vice Presidente : Mario Roveda

Segretaria e consigliere : Francesca Bruni

Medico Sociale :

Allenatori :
VOLLEY : Graziano Corti -  Italo Regalini
MINIVOLLEY :  Alessandra Rasero, Noemi Angelinetta.

Campo di gioco : Palazzetto Polifunzionale di Dongo

Colori Sociali : Blu - Giallo

Sponsor : Pool Altolario


STATUTO

Art. 1 - L'associazione non riconosciuta denominata Società dilettantistica "PALLAVOLO ALTOLARIO". Con sede in Dongo, via Bersaglio c/o Palazzetto Comunale costituita il 29/03/1991 con atto N. 17924/2266 rep. è retta dal seguente statuto. La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera dei Consiglio Direttivo .


Art. 2 - L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva della pallavolo, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e, così contribuire alla loro formazione psico-fisica, sociale e culturale. A tal fine l'associazione potrà inoltre svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallavolo. L'associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive.

Art. 3 - L'associazione procederà alla propria affiliazione alla FIPAV.

Art. 4 - L'associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge. L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possano essere assolte dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 - L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

Art. 7 - Il patrimonio dell'associazione e' costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle sovvenzioni dei CONI , delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 8 - Gli associati si distinguono in: fondatori, ordinari. I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. I soci ordinari sono: dirigenti, tecnici e atleti. Gli atleti sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

Art. 9 - Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa. La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato.

Art. 10 - Sono organi dell'associazione: l'assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; il Vice Presidente; il Segretario.

Art. 11 - L'assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati ordinari.. L'assemblea è convocata con delibera dei Consiglio Direttivo, ed ha potere puramente consultivo. L'assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

Art. 12 - L'assemblea riunita in via ordinaria - nomina per elezione - a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo.

Art. 13 - L'assemblea é validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 14 - Il Presidente dell'Associazione é eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni, rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art. 15 - Il Vice Presidente dell'associazione é eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo presidente.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo é composto da : il Presidente dell'associazione che lo presiede, Il Vice Presidente, tre o più Consiglieri, il Segretario. I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.